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STATUTO
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione “Giovani per Otranto” – A.G.O.
Art. 2 - SEDE
L'associazione ha sede legale in Otranto(LE), Via S.S.611, N.6, non ha scopo di lucro, la sua
durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Scopo dell'associazione è:
- promuovere iniziative di carattere culturale e sociale.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari
opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della
persona.
Art. 4 - I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli
dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi
dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il
loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del
richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In
base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno
soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione
previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di
autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed
approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello
Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori:
coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto
di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha
carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al
pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi:
coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato
direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La
loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento
della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali
sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati.
Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione
hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle
leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo
essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente
di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti
i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e
registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 6 - DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario
e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità
personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà,
probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee
programmatiche emanate.
Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al
coordinatore del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di
chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.
6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale
all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo
lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo
all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono
richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul
patrimonio dell'associazione.
Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 - L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci
fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente
dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello
fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal
Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
-
quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si
tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la
modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo
scioglimento dell'associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente;
-
elegge il Comitato Direttivo;
-
propone iniziative
indicandone modalità e supporti organizzativi;
-
approva il bilancio
consuntivo e preventivo
annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approva
il programma annuale
dell'associazione.
Le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su
problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea
lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può
presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un
verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea
appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e
dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del
Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha
diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una
copia.
L'assemblea straordinaria
approva eventuali modifiche
a allo Statuto con la
presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
scioglie l'associazione e ne devolve il
patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei
soci.
Hanno diritto di
partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci
iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 - IL
COMITATO DIRETTIVO
L'associazione è
amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a
dieci membri.
La convocazione del
Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente
convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono
avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale
il voto del Presidente.
Il Comitato
direttivo:
1. compie tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e
presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e
presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il
rendiconto economico.
4. ammette i nuovi
soci
5. esclude i soci
salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente
statuto.
Le riunioni del
Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti.
Nell'ambito del
comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente
(eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere
(eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Art. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la
legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e
l'assemblea.
Rappresenta
l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea
dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che
straordinarie.
Dispone dei fondi
sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Art. 12 - I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari
per il funzionamento dell'associazione provengono:
- dalle quote
versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e
ratificata dall'assemblea;
- dai contributi,
donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui
finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Comitato
direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in
qualsivoglia modo l'associazione.
- da iniziative
promozionali
I fondi
dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la
corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non
sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano
potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti
all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 13 -
BILANCIO
I bilanci sono
predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio
consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con
le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di
approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio
consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie
sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
Il bilancio
preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con
le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio
preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni
prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14 -
MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è
modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con
voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non
potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il
Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 15 -
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo
scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea
straordinaria.
L'assemblea che
delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e
delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione
stessa.
La devoluzione del
patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di
associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 16 -
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che
non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice
civile e nelle leggi vigenti in materia.
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